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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990

Art. 9
Compiti della Commissione
1. La Commissione esprime pareri e proposte sulle scelte di programmazione regionale riguardanti lo sviluppo della cooperazione.
2. In particolare, la Commissione:
a) propone indirizzi e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
b) favorisce lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni e la cooperazione, anche al fine di un più generale coordinamento fra gli interventi nazionali, regionali e locali;
c) verifica annualmente, attraverso una relazione alla Giunta, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, la propria attività in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno del movimento cooperativo;
d) esprime parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sui progetti di cui all'art. 5;
e) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi o dai regolamenti regionali.

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