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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 23

ISTITUZIONE, MODIFICAZIONE E SOPPRESSIONE DI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990

Art. 2
Modifiche alle competenze dei servizi istituiti dall'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
1.
Nell'ambito del numero 3, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, concernente il Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta è soppressa la seguente locuzione:
"e gli affari relativi al contenzioso della Regione;".
2.
Nell'ambito del numero 4 del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio Affari istituzionali, legislativi e legali, dopo la locuzione
" Corte costituzionale "
è inserita la seguente locuzione:
" e degli affari relativi al contenzioso della Regione ".
3.
I numeri 6 e 7 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, sono così sostituiti:
"6) personale. salve le materie attribuite al Servizio sviluppo organizzativo e al Servizio trattamento economico del personale, compete la trattazione di ogni altro affare attinente la gestione del personale, ivi compresa l'attuazione delle procedure per l'accesso agli impieghi regionali; cura, altresì, la gestione delle relazioni sindacali, per le materie di competenza, in collaborazione con il Servizio sviluppo organizzativo e con il Servizio affari istituzionali, legislativi e legali;
7) sviluppo organizzativo. Compete la trattazione degli affari relativi allo sviluppo organizzativo della Regione, alla definizione delle procedure, alla determinazione della dotazione organica del personale e alla pianificazione, gestione e sviluppo delle risorse umane; cura, altresì, la gestione delle relazioni sindacali, per le materie di competenza, in collaborazione con il Servizio personale e con il Servizio affari istituzionali, legislativi e legali; ".
4.
Nell'ambito del numero 9, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio provveditorato la locuzione: " degli immobili e degli arredi " è sostituita con la seguente locuzione:
" la manutenzione dei beni immobili, degli arredi e delle attrezzature della rete informatica; cura la gestione dei sistemi di comunicazione telefonico, telematica e per ponte radio; ".
5.
Alla fine del numero 8, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio tributi, demanio e patrimonio, è aggiunta la seguente locuzione:
" cura la manutenzione dei beni immobili che si trovano nella disponibilità della Regione; ".
6.
Nell'ambito del numero 8, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio tributi, demanio e patrimonio, è soppressa la seguente locuzione:
" alla istituzione e gestione dei tributi regionali ".
7.
Alla fine del numero 11, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio di entrate, credito e ispezioni, è aggiunta la seguente locuzione:
" compete, altresi', la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regionali nonchè l'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative di cui all'articolo 23, primo comma della LR 28 aprile 1984, n. 21 recante " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"; "
8.
Nell'ambito del numero 20, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio sviluppo agricolo, è soppressa la seguente locuzione:
" la ricerca e sperimentazione ".
9.
Nell'ambito del numero 26, del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, concernente il Servizio tutela e risanamento ambientale, la locuzione: " di parchi e riserve naturali " è sostituita con la locuzione:
" ad eccezione di quelli rientranti nella competenza del Servizio smaltimento rifiuti; "
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