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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 23

ISTITUZIONE, MODIFICAZIONE E SOPPRESSIONE DI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990

INDICE

Art. 1 - Istituzione di nuovi servizi Modifiche all'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
Art. 2 - Modifiche alle competenze dei servizi istituiti dall'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
Art. 3 - Modifiche all'art. 4 della LR 5 settembre 1988, n. 39
Art. 4 - Modifiche alla denominazione di Servizi istituiti dall'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
Art. 6 - Disposizione finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione di nuovi servizi Modifiche all'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
1.
Dopo il numero 3 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 recante " Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" è inserito il seguente numero 3 bis:
"3 bis Interventi strutturali CEE Nell'ambito delle funzioni attribuite alla competenza regionale cura l'attività di promozione e sviluppo inerente i rapporti istituzionali con gli organi dello Stato e della Comunità economica europea. relativamente agli interventi strutturali comunitari che interessano l'Emilia - Romagna; ferme restando le attribuzioni per materia proprie delle strutture organizzative regionali, segnala alle stesse i tipi di intervento CEE che possono essere attivati nei diversi settori e le relative procedure; collabora, ove necessario, alla predisposizione e all'inoltre di programmi e progetti; segue lo stato di attuazione delle azioni approvate e finanziate in sede comunitaria. ".
2.
Dopo il numero 6 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 recante " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione", è inserito il seguente numero 6 bis:
"6 bis Trattamento economico del personale Compete al Servizio la trattazione di tutti gli affari attinenti alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale regionale e ai connessi adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali (gestione stipendi e indennità), nonchè lo svolgimento dei rapporti con gli istituti competenti in materia pensionistica e per le spettanze di fine rapporto del personale regionale (gestione adempimenti pensionistici e di fine rapporto). ".
3.
Dopo il numero 9 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 recante " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione", è inserito il seguente numero 9 bis:
"9 bis Analisi di gestione Compete al Servizio svolgere la funzione di osservatorio permanente per la verifica e la valutazione dei risultati dell'attività regionale, anche in relazione ad obiettivi determinati dalla Giunta regionale: identifica la metodologia di analisi, elabora gli indicatori ed appronta modelli di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa regionale; cura la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa, svolge ogni altro compito attribuito dalla normativa regionale in materia di analisi di gestione. ".
4.
Dopo il numero 26 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 sono inseriti i seguenti numero 26 bis e 26 ter:
"26 bis Smaltimento rifiuti Compete al Servizio la trattazione degli affari concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di smaltimento di rifuti sia urbani che industriali. 26 ter - Parchi e riserve naturali Compete al Servizio la trattazione degli affari concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di parchi e riserve naturali. ".
5.
I numeri 30, 31 e 32 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, sono così sostituiti dai numeri 30, 31, 31 bis, 31 ter, 32, 32 bis:
"30 Qualità edilizia Compete al Servizio lo svolgimento dei compiti relativi alla ricerca, sperimentazione e divulgazione di modelli, ripologie e tecniche edilizie; provvede alla elaborazione di normative tecniche e di indirizzo in materia di regolamenti edilizi; svolge attività strumentale al controllo tecnico - economico degli interventi; cura la promozione e la istruttoria di progetti integrati.
31 Edilizia residenziale pubblica Compete al Servizio lo svolgimento di attività preparatorie, strumentali ed attuative per il controllo ed il coordinamento degli Enti pubblici attuatori di edilizia pubblica, la pianificazione e localizzazione di fondi per nuove costruzioni ed urbanizzazioni nonchè per il recupero ed il restauro di strutture edilizie. .
31 bis Edilizia a contributo pubblico Compete al Servizio lo svolgimento di attività preparatorie, strumentali ed attuative per la pianificazione e localizzazione di fondi nazionali e regionali destinati all'edilizia convenzionata - agevolata nonchè all'edilizia agevolata.
31 ter Pianificazione urbanistica Compete al Servizio lo svolgimento di attività preparatoria e strumentale per la programmazione e per la pianificazione urbanistica. Svolge in particolare le funzioni connesse al controllo e alla vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate in materia urbanistica.
32 Turela e valorizzazione del paesaggio e del territorio Compete al Servizio lo svolgimento di attività preparatoria e strumentale in relazione ai sistema di tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai rischi ambientali; cura la promozione e la elaborazione di progetti di valorizzazione e recupero per aree.
32 bis Amministrativo dell'urbanistica Compete al Servizio lo svolgimento delle attività concernenti la progettazione normativa, la formazione degli atti amministrativi nonchè l'attività istruttoria concernente il contenzioso urbanistico e gli espropri. ".
6.
Dopo il numero 44 del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, è inserito il seguente numero 44 bis:
"44 bis Programmazione e coordinamento dell'assistenza sociale, pubblica e privata Compete al Servizio lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali alla programmazione degli interventi, compiti di studio e coordinamento per la sperimentazione e la qualificazione dei Servizi sociali nonchè la trattazione degli affari relativi ai rapporti con le istituzioni pubbliche e private. ".
7.
Dopo il numero 49 del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 è inserito il seguente numero 49 bis:
"49 bis Progetti trasversali e verifiche Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, compete al Servizio garantire i supporti conoscitivi e svolgere attività promozionale sulle problematiche di carattere intersettoriale e trasversale concernenti il sistema formativo regionale. Il Servizio assicura, inoltre, la diffusione delle informazioni relative alle attività formative ed ai risultati degli interventi regionali in materia. ".
Art. 2
Modifiche alle competenze dei servizi istituiti dall'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
1.
Nell'ambito del numero 3, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, concernente il Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta è soppressa la seguente locuzione:
"e gli affari relativi al contenzioso della Regione;".
2.
Nell'ambito del numero 4 del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio Affari istituzionali, legislativi e legali, dopo la locuzione
" Corte costituzionale "
è inserita la seguente locuzione:
" e degli affari relativi al contenzioso della Regione ".
3.
I numeri 6 e 7 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, sono così sostituiti:
"6) personale. salve le materie attribuite al Servizio sviluppo organizzativo e al Servizio trattamento economico del personale, compete la trattazione di ogni altro affare attinente la gestione del personale, ivi compresa l'attuazione delle procedure per l'accesso agli impieghi regionali; cura, altresì, la gestione delle relazioni sindacali, per le materie di competenza, in collaborazione con il Servizio sviluppo organizzativo e con il Servizio affari istituzionali, legislativi e legali;
7) sviluppo organizzativo. Compete la trattazione degli affari relativi allo sviluppo organizzativo della Regione, alla definizione delle procedure, alla determinazione della dotazione organica del personale e alla pianificazione, gestione e sviluppo delle risorse umane; cura, altresì, la gestione delle relazioni sindacali, per le materie di competenza, in collaborazione con il Servizio personale e con il Servizio affari istituzionali, legislativi e legali; ".
4.
Nell'ambito del numero 9, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio provveditorato la locuzione: " degli immobili e degli arredi " è sostituita con la seguente locuzione:
" la manutenzione dei beni immobili, degli arredi e delle attrezzature della rete informatica; cura la gestione dei sistemi di comunicazione telefonico, telematica e per ponte radio; ".
5.
Alla fine del numero 8, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio tributi, demanio e patrimonio, è aggiunta la seguente locuzione:
" cura la manutenzione dei beni immobili che si trovano nella disponibilità della Regione; ".
6.
Nell'ambito del numero 8, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio tributi, demanio e patrimonio, è soppressa la seguente locuzione:
" alla istituzione e gestione dei tributi regionali ".
7.
Alla fine del numero 11, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio di entrate, credito e ispezioni, è aggiunta la seguente locuzione:
" compete, altresi', la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regionali nonchè l'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative di cui all'articolo 23, primo comma della LR 28 aprile 1984, n. 21 recante " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"; "
8.
Nell'ambito del numero 20, del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, relativo al Servizio sviluppo agricolo, è soppressa la seguente locuzione:
" la ricerca e sperimentazione ".
9.
Nell'ambito del numero 26, del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, concernente il Servizio tutela e risanamento ambientale, la locuzione: " di parchi e riserve naturali " è sostituita con la locuzione:
" ad eccezione di quelli rientranti nella competenza del Servizio smaltimento rifiuti; "
.
Art. 3
Modifiche all'art. 4 della LR 5 settembre 1988, n. 39
1.
L'art. 4 della LR 5 sttembre 1988, n. 39 concernente " Attuazione del programma integrato mediterraneo per la Regione Emilia - Romagna", è così sostituito:
" Dopo il numero 15 del secondo comma dell'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44, è inserito il seguente numero 15 bis:
"15 bis Piani integrati mediterranei Compete a detto Servizio coordinare l'attività delle strutture organizzative della Regione interessate all'attuazione delle misure PIM, curare i rapporti con gli altri enti interessati al fine di assicurare la realizzazione del PIM, provvedere in particolare alla valutazione sull'impatto economico - sociale ed ambientale delle singole misure e sottoprogrammi, al relativo monitoraggio della gestione e dell'avanzamento ed al coordinamento delle procedure amministrative; assicurare altresì, quale strumento operativo, lo svolgimento dei compiti propri al funzionamento del Comitato amministrativo previsto dal contratto di programma; ".
Art. 4
Modifiche alla denominazione di Servizi istituiti dall'articolo 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44
1.
Le denominazioni dei Servizi istituiti ai numeri 8, 11, 24, 45 e 46 sono sostituite dalle seguenti:
" 8) Patrimonio e demanio
11) Entrate, tributi, credito ed ispezioni
24) Turismo e qualità urbana
45) Assistenza socio - sanitaria e fasce deboli e marginali
46) Servizi osciali e sanitari per la donna, l'infanzia e la gioventù. ".
Art. 5
1. I posti di responsabile di Servizio relativi alle strutture organizzative costituite con la presente legge trovano capienza nella dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale così come fissata dall'art. 38 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, recante modifiche all'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 6
Disposizione finale
1. Il primo comma dell'art. 23 della LR 28 aprile 1984, n. 21 è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 marzo 1990

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