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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 25

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI CONTENUTE NELLA LR 29 GENNAIO 1983, N. 7 NELLA LR 23 MARZO 1984, N. 13, RECANTI NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Art. 1
Caratteristiche dei contenitori
1. Gli insediamenti dediti all'allevamento zootecnico di consistenza superiore a 8.000 kg. di bestiame allevato che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo, dovranno essere dotati di contenitori per lo stoccaggio dei liquami aventi capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'allevamento in 180 giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'insediamento.
2. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a 20 metri dai confini di proprietà e non inferiore a 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con apposito atto i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i predetti contenitori.

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