Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 25

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI CONTENUTE NELLA LR 29 GENNAIO 1983, N. 7 NELLA LR 23 MARZO 1984, N. 13, RECANTI NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Art. 2
Termini per l'adeguamento
1. I titolari degli insediamenti esistenti, soggetti alle presenti norme sono tenuti ad adeguarsi alla disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 entro il termine del 31 dicembre 1990 conformandosi ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui al comma 3 dell'art. 1 limitatamente alla realizzazione di nuovi contenitori o all'ampliamento strutturale di quelli esistenti.
2. I titolari dei nuovi insediamenti soggetti alle presenti norme sono tenuti ad adeguarsi fin dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui all'art. 1.
3. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere adeguati ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui al comma 3 dell'art. 1 nei termini stabiliti dall'autorità comunale competente in funzione della vetustà e dello stato delle opere. Tali termini non potranno comunque superare la data del 31 dicembre 1993.

Espandi Indice