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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 25

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI CONTENUTE NELLA LR 29 GENNAIO 1983, N. 7 NELLA LR 23 MARZO 1984, N. 13, RECANTI NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

INDICE

Art. 1 - Caratteristiche dei contenitori
Art. 2 - Termini per l'adeguamento
Art. 3 - Abrogazione di norme
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Caratteristiche dei contenitori
1. Gli insediamenti dediti all'allevamento zootecnico di consistenza superiore a 8.000 kg. di bestiame allevato che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo, dovranno essere dotati di contenitori per lo stoccaggio dei liquami aventi capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'allevamento in 180 giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'insediamento.
2. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a 20 metri dai confini di proprietà e non inferiore a 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con apposito atto i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i predetti contenitori.
Art. 2
Termini per l'adeguamento
1. I titolari degli insediamenti esistenti, soggetti alle presenti norme sono tenuti ad adeguarsi alla disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 entro il termine del 31 dicembre 1990 conformandosi ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui al comma 3 dell'art. 1 limitatamente alla realizzazione di nuovi contenitori o all'ampliamento strutturale di quelli esistenti.
2. I titolari dei nuovi insediamenti soggetti alle presenti norme sono tenuti ad adeguarsi fin dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui all'art. 1.
3. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere adeguati ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui al comma 3 dell'art. 1 nei termini stabiliti dall'autorità comunale competente in funzione della vetustà e dello stato delle opere. Tali termini non potranno comunque superare la data del 31 dicembre 1993.
Art. 3
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati l'art. 4 della LR 23 marzo 1984, n. 13 e l'art. 19 della LR 29 gennaio 1983, n. 7 nonchè tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 aprile 1990

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