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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 26

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA "FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI" CON SEDE IN PARMA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

INDICE

Art. 5 - Norme finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, secondo le modalità previste dal proprio Statuto, quale socio fondatore alla istituzione della "Fondazione Arturo Toscanini", che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedevano:
a) l'obbligo della Fondazione a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica;
b) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci fondatori, il Comune di Parma e l'Amministrazione provinciale di Parma;
c) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta;
d) che lo scopo sia quello di promuovere e realizzare senza fini di lucro, iniziative culturali di rilevante interesse generale tese a favorire la diffusione della cultura musicale e, in particolare, quello di garantire:
1) il funzionamento e l'amministrazione di un complesso sinfonico a carattere professionale;
2) la produzione di attività concertistica prevalentemente autonoma, nonché in collaborazione con i teatri della regione o altre istituzioni assimilate;
3) la prestazione della propria attività sia mediante il complesso orchestrale suindicato sia mediante complessi periodicamente organizzati ai fini di sostegno delle produzioni liriche e di balletto dei teatri della regione nell'ambito di una organica programmazione da realizzarsi con la partecipazione degli organi della Fondazione a ciò preposti;
4) la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel settore musicale, con particolare riguardo alla formazione giovanile;
5) la promozione e l'organizzazione di studi e ricerche musicali.
Art. 2
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 1.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Regione.
Art. 3
1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione.
Art. 4
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del patrimonio della "Fondazione Arturo Toscanini" con un contributo di Lire 1.000.000.000.
Art. 5
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a Lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nel fondo globale di cui al Capitolo 86500 dell'elenco n. 5, voce n. 15, annesso alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e pluriennale 1990/92 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 aprile 1990

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