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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 27

NORME IN MATERIA DI PIANTE ORGANICHE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Art. 4
Modificazione delle piante organiche
1. L'organo di gestione delle Unità sanitarie locali, in relazione alle esigenze dei servizi, delibera la trasformazione di posti previsti nella pianta organica definita ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge alle seguenti condizioni:
a) finalizzazione del provvedimento di trasformazione al perseguimento degli obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale;
b) corrispondenza agli standards previsti dalla normativa nazionale e regionale;
c) divieto di provvedimenti di trasformazione che comportino modifiche nelle dotazioni organiche o nelle qualificazioni dei posti di posizione funzionale apicale.
2. I provvedimenti di trasformazione, previsti al comma 1, sono definitivi e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all' Assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.
3. I provvedimenti di trasformazione di posti diversi da quelli previsti al comma 1, seguono la procedura indicata all'art. 2.

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