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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 27

NORME IN MATERIA DI PIANTE ORGANICHE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizione della pianta organica
1. La pianta organica dei servizi delle Unità sanitarie locali è data dal mumero complessivo di unità di personale necessario all'espletamento delle attività istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario regionale, secondo gli standards di personale dettati dalla normativa nazionale e regionale.
2. La determinazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da prevedere nella pianta organica discende dalla domanda sanitaria da soddisfare, e dall'accertamento dei carichi funzionali di lavoro, finalizzati all'utilizzo ottimale delle risorse umane, di cui all'art. 12 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno ed alle politiche di intervento definite dalla programmazione nazionale e regionale.
3. La consistenza complessiva della pianta organica è suddivisa per ruolo, per profilo professionale, per posizione funzionale e servizio. Tale consistenza è commisurata a posti determinati a tempo pieno.
Art. 2
Determinazione della pianta organica
1. Con riferimento all'art. 15, nono e decimo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, all'art. 6 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno e all'art. 1, secondo comma, della LR 12 dicembre 1980, n. 57, le Unità sanitarie locali determinano la consistenza della pianta organica dei propri presidi, servizi ed uffici in conformità al Piano sanitario nazionale e regionale.
2. La determinazione di cui al precedente comma viene effettuata contestualmente alla approvazione del programma di attuazione del Piano sanitario regionale o degli altri provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale e in coerenza con essi, con deliberazione non soggetta all'esame preventivo dell'organo di controllo.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alle fasi di applicazione ed attuazione della programmazione regionale, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 13 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595 Sito esterno, approva le piante organiche proposte, eventualmente apportando le modificazioni e le integrazioni ritenute necessarie a renderle conformi agli obiettivi e alle indicazioni definite dai programmi di attività secondo le procedure e le modalità previste dal Piano sanitario regionale.
Art. 3
Esercizio della funzione regionale di indirizzo
1. La Regione, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 17 della LR 3 gennaio 1980, n. 1, emana direttive vincolanti, stabilendo criteri standards in materia di organizzazione di servizi e di piante organiche, sentite le Organizzazioni sindacali.
Art. 4
Modificazione delle piante organiche
1. L'organo di gestione delle Unità sanitarie locali, in relazione alle esigenze dei servizi, delibera la trasformazione di posti previsti nella pianta organica definita ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge alle seguenti condizioni:
a) finalizzazione del provvedimento di trasformazione al perseguimento degli obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale;
b) corrispondenza agli standards previsti dalla normativa nazionale e regionale;
c) divieto di provvedimenti di trasformazione che comportino modifiche nelle dotazioni organiche o nelle qualificazioni dei posti di posizione funzionale apicale.
2. I provvedimenti di trasformazione, previsti al comma 1, sono definitivi e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all' Assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.
3. I provvedimenti di trasformazione di posti diversi da quelli previsti al comma 1, seguono la procedura indicata all'art. 2.

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