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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 27

NORME IN MATERIA DI PIANTE ORGANICHE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizione della pianta organica
1. La pianta organica dei servizi delle Unità sanitarie locali è data dal mumero complessivo di unità di personale necessario all'espletamento delle attività istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario regionale, secondo gli standards di personale dettati dalla normativa nazionale e regionale.
2. La determinazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da prevedere nella pianta organica discende dalla domanda sanitaria da soddisfare, e dall'accertamento dei carichi funzionali di lavoro, finalizzati all'utilizzo ottimale delle risorse umane, di cui all'art. 12 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno ed alle politiche di intervento definite dalla programmazione nazionale e regionale.
3. La consistenza complessiva della pianta organica è suddivisa per ruolo, per profilo professionale, per posizione funzionale e servizio. Tale consistenza è commisurata a posti determinati a tempo pieno.
Art. 2
Determinazione della pianta organica
1. Con riferimento all'art. 15, nono e decimo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, all'art. 6 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno e all'art. 1, secondo comma, della LR 12 dicembre 1980, n. 57, le Unità sanitarie locali determinano la consistenza della pianta organica dei propri presidi, servizi ed uffici in conformità al Piano sanitario nazionale e regionale.
2. La determinazione di cui al precedente comma viene effettuata contestualmente alla approvazione del programma di attuazione del Piano sanitario regionale o degli altri provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale e in coerenza con essi, con deliberazione non soggetta all'esame preventivo dell'organo di controllo.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alle fasi di applicazione ed attuazione della programmazione regionale, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 13 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595 Sito esterno, approva le piante organiche proposte, eventualmente apportando le modificazioni e le integrazioni ritenute necessarie a renderle conformi agli obiettivi e alle indicazioni definite dai programmi di attività secondo le procedure e le modalità previste dal Piano sanitario regionale.
Art. 3
Esercizio della funzione regionale di indirizzo
1. La Regione, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 17 della LR 3 gennaio 1980, n. 1, emana direttive vincolanti, stabilendo criteri standards in materia di organizzazione di servizi e di piante organiche, sentite le Organizzazioni sindacali.
Art. 4
Modificazione delle piante organiche
1. L'organo di gestione delle Unità sanitarie locali, in relazione alle esigenze dei servizi, delibera la trasformazione di posti previsti nella pianta organica definita ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge alle seguenti condizioni:
a) finalizzazione del provvedimento di trasformazione al perseguimento degli obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale;
b) corrispondenza agli standards previsti dalla normativa nazionale e regionale;
c) divieto di provvedimenti di trasformazione che comportino modifiche nelle dotazioni organiche o nelle qualificazioni dei posti di posizione funzionale apicale.
2. I provvedimenti di trasformazione, previsti al comma 1, sono definitivi e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all' Assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.
3. I provvedimenti di trasformazione di posti diversi da quelli previsti al comma 1, seguono la procedura indicata all'art. 2.
Titolo II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 5
Gestione della piante organiche provvisorie
1. Le piante organiche provvisorie dei presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali sono quelle fissate dalla Regione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 26 gennaio 1982, n. 12 Sito esterno e successivi provvedimenti di ampliamento e modificazione.
2. Fino alla approvazione della pianta organica di cui all'art. 1 della presente legge l'organo di gestione delle Unità sanitarie locali, per riconosciute esigenze dei servizi e nel rispetto del Piano sanitario regionale e degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 17 della LR 3 gennaio 1980, n. 1, può deliberare:
a) la trasformazione dei posti di operatore professionale di 2a categoria - personale infermieristico - infermiere generico/ psichiatrico, già vacanti o che si rendano vacanti, in altrettanti posti di operatore professionale 1a categoria collaboratore - personale infermieristico infermiere professionale;
b) la trasformazione dei posti necessari per la collocazione del personale ausiliario socio - sanitario specializzato in conseguenza delle iniziative di riqualificazione intervenute con l'attuazione del DM 15 giugno 1987, n. 590;
c) analoghe trasformazioni conseguenti all'attuazione di altre iniziative di riqualificazione previste in provvedimenti normativi;
d) trasformazione di posti che non determinano ulteriori oneri finanziari iniziali, con esclusione dei provvedimenti comunque riferentisi a posti di posizione funzionale apicale.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono definitivi, e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere invia all'Assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dell'organo di gestione delle Unità sanitarie locali, approva le integrazioni e le modificazioni delle piante organiche provvisorie che non rientrino nei casi previsti al comma 2, ovvero che interessino posti di posizione funzionale apicale.
5. Le operazioni di cui ai punti a), b), c) e d) non devono comunque comportare un aumento della dotazione organica complessiva.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in attuazione degli atti di programmazione sanitaria e al fine di garantire l'omogeneità nella erogazione dei servizi sanitari, secondo gli standards stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, può altresì trasferire da una Unità sanitaria locale all'altra i posti della pianta organica provvisoria definitiva ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 6
Pianta organica dei servizi con convenzione universitaria
1. La pianta organica, determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge, è comprensiva dei posti che possono eventualmente essere destinati a convenzione ai sensi dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
2. Per i servizi per i quali è in essere la convenzione universitaria di cui al comma precedente, gli organi di gestione delle Unità sanitrie locali determinano, conformemente a quanto stabilito dalla convenzione stessa, il numero e la identificazione dei posti presenti nella pianta organica che devono essere ricoperti con personale universitario, in ragione del carico assistenziale trasferito al medesimo.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono definitivi e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all'Assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.
4. Nel caso in cui l'Università, anche in relazione alla propria organizzazione e alla normativa che regola il rapporto di lavoro del personale universitario, non possa assicurare tempestivamente la copertura dei posti individuati ai sensi del precedente secondo comma, l'unità sanitaria locale potrà provvedere, per garantire la funzionalità assistenziale dei servizi, alla copertura provvisoria dei posti suddetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 aprile 1990

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