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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 aprile 1990, n. 28

DISCIPLINA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE IN EMILIA-ROMAGNA

Art. 2
Vincolo provvisorio e modalità per la sua rimozione
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive indicate all'art. 8 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, concernente la legge quadro per il turismo, site nei Comuni della Regione Emilia-Romagna, sono provvisoriamente vincolate alla specifica destinazione d'uso.
2. La rimozione del vincolo provvisorio di cui al comma 1 può essere autorizzata nei limiti di cui al comma 3 quando sia dimostrata la non convenienza economica-produttiva della gestione della struttura ricettiva.
3. All'autorizzazione di cui al comma 2 provvede il Comune il quale può autorizzare la conseguente modifica della destinazione d'uso degli immobili, nei limiti e con le modalità dei rispettivi strumenti urbanistici.
4. Per le strutture alberghiere aventi una capacità ricettiva non inferiore a quaranta camere l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della Giunta regionale, la quale provvede tenuto conto degli obiettivi della programmazione regionale.
5. Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettive inferiori a venti camere, situate nei comuni costieri della riviera emiliano-romagnola, ai soli fini della rimozione del vincolo provvisorio di cui al comma 1, la non convenienza economica della gestione si intende dimostrata in considerazione dello stato di crisi del settore di conseguenza dei gravi fenomeni di eutrofizzazione del mare. In questo caso il Comune, oltre la rimozione del vincolo provvisorio, può autorizzare la modifica della destinazione d'uso degli immobili anche in deroga ai limiti fissati dalla vigente normativa urbanistica o dalle previsioni di piano, a condizione che detti immobili siano trasformati, nei termini fissati dal Comune stesso, in pertinenze e in strutture di servizio di altre aziende alberghiere oppure in complessi residenziali abitativi e all'ulteriore condizione che ogni unità abitativa abbia i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa sull'edilizia residenziale o nelle strutture previste alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, concernente disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche.

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