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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 30

MODIFICHE ALLA LR 12 DICEMBRE 1980, N. 57 " NORME PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO A PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Art. 2
Modifiche all'art. 2 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
1.
Il primo comma dell'art. 2 della L. R. 57/ 80 è sostituito dal seguente:
"Le Unità sanitarie locali sono tenute ad inviare all'Assessore regionale competente in materia di sanità copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonchè copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni entro dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono state adottate. ".
2.
Al secondo comma dell'art. 2 della LR 57/ 80, dopo la parola
" dipendente ",
sono aggiunte le seguenti parole:
" di ruolo ".

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