LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 30
MODIFICHE ALLA LR 12 DICEMBRE 1980, N. 57 " NORME PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO A PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990
Art. 3
Modifiche all'art. 3 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
1.
Il primo comma dell'art. 3 della L. R. 57/ 80 è sostituito dal seguente:
" Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali a seguito del provvedimento di nomina e inquadramento in ruolo adottato dal competente organo della Unità sanitaria locale nei seguenti casi:
a) assunzione;
b) trasferimento per mobilità interregionale;
c) trasferimento per mobilità intercompartimentale. ".
2.
Il secondo comma dell'art. 3 della LR 57/ 80 è sostituito dal seguente:
"Per il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali la variazione dell'iscrizione è determinata dai provvedimenti del competente organo dell'Unità sanitaria locale, in ordine alla posizione funzionale, al profilo professionale, al ruolo e all'Unità sanitaria locale di appartenenza. In relazione a motivate esigenze dei servizi, può altresì essere variato, con lo stesso procedimento e nel rispetto delle vigenti normative, il settore di attività a condizione che sussista il possesso di tutti i requisiti da parte del personale interessato. ".
3.
Al terzo comma dell'art. 3 della LR 57/ 80, dopo le parole
" La Regione ",
sono inserite le parole " con deliberazione della Giunta regionale ".