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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 30

MODIFICHE ALLA LR 12 DICEMBRE 1980, N. 57 " NORME PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO A PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 1 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
Art. 2 - Modifiche all'art. 2 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
Art. 3 - Modifiche all'art. 3 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
Art. 4 - Modifiche all'art. 4 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
1.
Nel secondo comma dell'art. 1 della LR 57/ 80 le parole
" dalle competenti assemblee "
sono sostituite dalle parole:
" dal competente organo della Unità sanitaria locale stessa ".
Art. 2
Modifiche all'art. 2 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
1.
Il primo comma dell'art. 2 della L. R. 57/ 80 è sostituito dal seguente:
"Le Unità sanitarie locali sono tenute ad inviare all'Assessore regionale competente in materia di sanità copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonchè copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni entro dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono state adottate. ".
2.
Al secondo comma dell'art. 2 della LR 57/ 80, dopo la parola
" dipendente ",
sono aggiunte le seguenti parole:
" di ruolo ".
Art. 3
Modifiche all'art. 3 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
1.
Il primo comma dell'art. 3 della L. R. 57/ 80 è sostituito dal seguente:
" Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali a seguito del provvedimento di nomina e inquadramento in ruolo adottato dal competente organo della Unità sanitaria locale nei seguenti casi:
a) assunzione;
b) trasferimento per mobilità interregionale;
c) trasferimento per mobilità intercompartimentale. ".
2.
Il secondo comma dell'art. 3 della LR 57/ 80 è sostituito dal seguente:
"Per il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali la variazione dell'iscrizione è determinata dai provvedimenti del competente organo dell'Unità sanitaria locale, in ordine alla posizione funzionale, al profilo professionale, al ruolo e all'Unità sanitaria locale di appartenenza. In relazione a motivate esigenze dei servizi, può altresì essere variato, con lo stesso procedimento e nel rispetto delle vigenti normative, il settore di attività a condizione che sussista il possesso di tutti i requisiti da parte del personale interessato. ".
3.
Al terzo comma dell'art. 3 della LR 57/ 80, dopo le parole
" La Regione ",
sono inserite le parole
" con deliberazione della Giunta regionale ".
Art. 4
Modifiche all'art. 4 della LR 12 dicembre 1980, n. 57
1.
IL secondo comma dell'art. 4 della L. R. 57/ 80 è sostituito dal seguente:
"Specifici adempimenti per la predisposizione meccanografica dei dati possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, a imprese specializzate nel settore o ad Unità sanitarie locali che vi provvedono secondo le mobilità e nei tempi stabiliti della Giunta stessa. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 aprile 1990

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