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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 26

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA "FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI" CON SEDE IN PARMA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Art. 5
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a Lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nel fondo globale di cui al Capitolo 86500 dell'elenco n. 5, voce n. 15, annesso alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e pluriennale 1990/92 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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