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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 26

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA "FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI" CON SEDE IN PARMA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Art. 2
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 1.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Regione.

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