LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 26
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA "FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI" CON SEDE IN PARMA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990
Art. 2
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 1.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Regione.