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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 1990, n. 31

MODIFICHE ALLA LR 14 MARZO 1984, n. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 18 aprile 1990

Art. 1
1.
Al comma 1 dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera f) è così sostituita:
"f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modificazioni. Il reddito di riferimento per l'applicazione di tutte le norme della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte. Non va considerata, sempre ai fini della determinazione del reddito di riferimento, ogni forma di sussidio, indennità o pensione corriposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili. E' fatta salva la facoltà della Regione di adeguare il limite di reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER o il CIPE non via provvedano ai sensi dell'art. 3 lettera o) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, come integrato dall'art. 13 della Legge 15 febbraio 1980, n 25 Sito esterno. Tale facoltà viene esercitata trascorsi 18 mesi dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT. ".
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