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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 1990, n. 31

MODIFICHE ALLA LR 14 MARZO 1984, n. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 18 aprile 1990

INDICE

Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Al comma 1 dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera f) è così sostituita:
"f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modificazioni. Il reddito di riferimento per l'applicazione di tutte le norme della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte. Non va considerata, sempre ai fini della determinazione del reddito di riferimento, ogni forma di sussidio, indennità o pensione corriposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili. E' fatta salva la facoltà della Regione di adeguare il limite di reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER o il CIPE non via provvedano ai sensi dell'art. 3 lettera o) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, come integrato dall'art. 13 della Legge 15 febbraio 1980, n 25 Sito esterno. Tale facoltà viene esercitata trascorsi 18 mesi dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 2
1.
Al comma 2 dell'art. 41 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12, dopo il punto è aggiunta la seguente proposizione:
"Nella determinazione del reddito complessivo non va computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o dal altri enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili. ".
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 aprile 1990

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