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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33

NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 30 aprile 1990

Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme atte a garantire il coordinamento dei contenuti dei Regolamenti edilizi comunali e ad accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni su procedure, adempimenti, compiti e responsabilità, nonchè sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo edilizio, in attuazione dell'art. 25, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno e successive modificazioni.
2. Scopo della presente legge è di garantire livelli di qualità reale delle opere edilizie e renderle fruibili a tutti i cittadini ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Sito esterno e delle altre disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso:
a) la formulazione di normative comunali tendenzialmente uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti l'informazione sui livelli di qualità delle opere edilizie e facilitare il compito degli operatori del processo edilizio;
b) l'obbligatorietà della formulazione di tali normative mediante prescrizioni esigenziali - prestazionali, che propongano più obiettivi da raggiungere che risultati da imitare, rendendo più flessibilr la progettazione e sostanziali i controlli;
c) la responsabilizzazione degli operatori pubblici, professionali e produttivi mediante l'esplicitazione dei compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo edilizio.

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