LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33
NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 30 aprile 1990
Art. 17
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 3 della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.