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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33

NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 30 aprile 1990

Art. 3
Incentivi ai Comuni
1. Nell'intento di favorire l'adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge, la Regione approva con deliberazione del Consiglio regionale un apposito programma di contributi ai Comuni.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della delibera comunale che approva il programma dei lavori per la redazione del Regolamento edilizio.
3. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico:
a) per l'applicazione delle metodologie e delle procedure di controllo previste dalla presente legge;
b) per l'applicazione delle norme di cui alla Legge 13/ 89 Sito esterno e delle altre disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche.

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