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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33

NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 30 aprile 1990

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme atte a garantire il coordinamento dei contenuti dei Regolamenti edilizi comunali e ad accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni su procedure, adempimenti, compiti e responsabilità, nonchè sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo edilizio, in attuazione dell'art. 25, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno e successive modificazioni.
2. Scopo della presente legge è di garantire livelli di qualità reale delle opere edilizie e renderle fruibili a tutti i cittadini ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Sito esterno e delle altre disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso:
a) la formulazione di normative comunali tendenzialmente uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti l'informazione sui livelli di qualità delle opere edilizie e facilitare il compito degli operatori del processo edilizio;
b) l'obbligatorietà della formulazione di tali normative mediante prescrizioni esigenziali - prestazionali, che propongano più obiettivi da raggiungere che risultati da imitare, rendendo più flessibilr la progettazione e sostanziali i controlli;
c) la responsabilizzazione degli operatori pubblici, professionali e produttivi mediante l'esplicitazione dei compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo edilizio.
Art. 2
Schema di regolamento edilizio tipo
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalle entrata in vigore della presente legge, approva, sentito il Comitato consultivo regionale - I sezione, lo schema di regolamento edilizio tipo per i Comuni della regione Emilia - Romagna.
2. Le successive modificazioni ed integrazioni dello schema di regolamento edilizio tipo saranno approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale I sezione.
3. Le disposizioni contenute nello schema di regolamento edilizio tipo costituiscono indicazioni generali ai fini dell'attuazione della presente legge.
Art. 3
Incentivi ai Comuni
1. Nell'intento di favorire l'adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge, la Regione approva con deliberazione del Consiglio regionale un apposito programma di contributi ai Comuni.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della delibera comunale che approva il programma dei lavori per la redazione del Regolamento edilizio.
3. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico:
a) per l'applicazione delle metodologie e delle procedure di controllo previste dalla presente legge;
b) per l'applicazione delle norme di cui alla Legge 13/ 89 Sito esterno e delle altre disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche.

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