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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33

NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 30 aprile 1990

Titolo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 17
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 3 della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 18
Abrogazione e modifica di precedenti disposizioni
1. Gli articoli 50, 60 e 62 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni sono abrogati.
2.
La lettera h) dell'art. 19, primo comma, della L. R. 4 maggio 1982, n. 19, è sostituita con la seguente:
"h) l'esame preventivo, sotto il profilo sanitario e igienico - ambientale, dei piani regolatori e degli altri strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti di insediamenti industriali, di ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertare la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 9, primo comma, della LR 22 ottobre 1979, n. 33, nonchè la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato. Tale esame deve essere effetuato nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto: trascorsi i quali si intende espressa una valutazione positiva. ".

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