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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 34

NORME INTEGRATIVE SULLE PROCEDURE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990

Art. 1
Coordinamento fra pianificazione regionale e Piani infraregionali
1. Le Province e gli altri enti delegati di cui all'art. 7, comma 1, della LR 27 gennaio 1986, n. 6 adottano il Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali previsto dagli artt. 6 e seguenti della medesima legge sulla base del Piano predisposto dalla Regione in attuazione dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, non appena lo stesso Piano sia adottato dal Consiglio regionale.
2. In sede di prima attuazione del citato art. 6 del DPR n. 915 del 1982 Sito esterno, le Province e gli altri enti delegati provvedono sulla base del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'art. 5 della LR n. 6 del 1986, così come adottato dal Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 12 della LR n. 6 del 1986, verifica la congruità dei Piani infraregionali deliberati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e - se necessario - formula le prescrizioni per il loro adeguamento da parte degli Enti delegati. Detti Piani non acquistano l'efficacia di Piani adottati, ai fini di cui al successivo art. 2 fino a quando la Giunta regionale non ne abbia verificato la congruità, o l'ente delegato non abbia adottato il provvedimento di adeguamento eventualmente richiesto.

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