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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 34

NORME INTEGRATIVE SULLE PROCEDURE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990

Art. 2
Localizzazione di nuovi impianti sulla base del Piano infraregionale adottato
1. Fino a quando i Piani infraregionali già adottati non divengano esecutivi, le Province e gli altri enti delegati, nel provvedere alla approvazione dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, ai sensi dell'art. 15 ter della LR n. 6 del 1986, aggiunto dall'art. 10 della LR 26 luglio 1988m, n. 29, provvedono contestualmente - e all'interno del medesimo procedimento - alla individuazione delle aree ove gli stessi impianti sono da localizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, lettera b) del DPR n. 915 del 1982 Sito esterno, mediante adeguata rappresentazione cartografica in conformità con i Piani infraregionali così come adottati.
2. Nel caso previsto dal primo comma la Conferenza pronuncia il proprio parere distintamente, con riferimento all'approvazione in linea tecnica del progetto e con riferimento alla localizzazione dell'impianto.

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