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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 34

NORME INTEGRATIVE SULLE PROCEDURE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990

Art. 3
Localizzazione di nuovi impianti in assenza del Piano infraregionale
1. Qualora non abbia ancora deliberato l'adozione del Piano infraregionale, la Provincia o altro Ente delegato provvede alla localizzazione dei nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, lettera b) del DPR n. 915 del 1982 Sito esterno, tenendo conto del Piano predisposto dalla Regione in attuazione dell'art. 6 del medesimo DPR n. 915 del 1982 Sito esterno o del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 5 della LR n. 6 del 1986, anche solo adottati dal Consiglio regionale.
2. Per ogni nuovo impianto la Provincia o altro ente delegato provvede con una deliberazione il cui procedimento di formazione, di adozione, di approvazione da parte della Giunta regionale, nonchè di pubblicazione si uniformi alle procedure e modalità stabilite per l'adozione e l'approvazione dei Piani infraregionali in pendenza dell'approvazione del Piano territoriale regionale, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 6 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento di approvazione della Giunta regionale, la Provincia o altro ente delegato provvede con separata deliberazione alla approvazione in linea tecnica del progetto del nuovo impianto sentita la Conferenza di cui all'art. 15 ter della LR n. 6 del 1986 aggiunto dall'art. 10 della LR n. 19 del 1988.

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