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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 34

NORME INTEGRATIVE SULLE PROCEDURE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990

INDICE

Art. 1 - Coordinamento fra pianificazione regionale e Piani infraregionali
Art. 2 - Localizzazione di nuovi impianti sulla base del Piano infraregionale adottato
Art. 3 - Localizzazione di nuovi impianti in assenza del Piano infraregionale
Art. 4 - Partecipazione dei Comuni ai lavori della Conferenza per l'esame dei progetti di nuovi impianti
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Coordinamento fra pianificazione regionale e Piani infraregionali
1. Le Province e gli altri enti delegati di cui all'art. 7, comma 1, della LR 27 gennaio 1986, n. 6 adottano il Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali previsto dagli artt. 6 e seguenti della medesima legge sulla base del Piano predisposto dalla Regione in attuazione dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, non appena lo stesso Piano sia adottato dal Consiglio regionale.
2. In sede di prima attuazione del citato art. 6 del DPR n. 915 del 1982 Sito esterno, le Province e gli altri enti delegati provvedono sulla base del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'art. 5 della LR n. 6 del 1986, così come adottato dal Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 12 della LR n. 6 del 1986, verifica la congruità dei Piani infraregionali deliberati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e - se necessario - formula le prescrizioni per il loro adeguamento da parte degli Enti delegati. Detti Piani non acquistano l'efficacia di Piani adottati, ai fini di cui al successivo art. 2 fino a quando la Giunta regionale non ne abbia verificato la congruità, o l'ente delegato non abbia adottato il provvedimento di adeguamento eventualmente richiesto.
Art. 2
Localizzazione di nuovi impianti sulla base del Piano infraregionale adottato
1. Fino a quando i Piani infraregionali già adottati non divengano esecutivi, le Province e gli altri enti delegati, nel provvedere alla approvazione dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, ai sensi dell'art. 15 ter della LR n. 6 del 1986, aggiunto dall'art. 10 della LR 26 luglio 1988m, n. 29, provvedono contestualmente - e all'interno del medesimo procedimento - alla individuazione delle aree ove gli stessi impianti sono da localizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, lettera b) del DPR n. 915 del 1982 Sito esterno, mediante adeguata rappresentazione cartografica in conformità con i Piani infraregionali così come adottati.
2. Nel caso previsto dal primo comma la Conferenza pronuncia il proprio parere distintamente, con riferimento all'approvazione in linea tecnica del progetto e con riferimento alla localizzazione dell'impianto.
Art. 3
Localizzazione di nuovi impianti in assenza del Piano infraregionale
1. Qualora non abbia ancora deliberato l'adozione del Piano infraregionale, la Provincia o altro Ente delegato provvede alla localizzazione dei nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, lettera b) del DPR n. 915 del 1982 Sito esterno, tenendo conto del Piano predisposto dalla Regione in attuazione dell'art. 6 del medesimo DPR n. 915 del 1982 Sito esterno o del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 5 della LR n. 6 del 1986, anche solo adottati dal Consiglio regionale.
2. Per ogni nuovo impianto la Provincia o altro ente delegato provvede con una deliberazione il cui procedimento di formazione, di adozione, di approvazione da parte della Giunta regionale, nonchè di pubblicazione si uniformi alle procedure e modalità stabilite per l'adozione e l'approvazione dei Piani infraregionali in pendenza dell'approvazione del Piano territoriale regionale, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 6 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento di approvazione della Giunta regionale, la Provincia o altro ente delegato provvede con separata deliberazione alla approvazione in linea tecnica del progetto del nuovo impianto sentita la Conferenza di cui all'art. 15 ter della LR n. 6 del 1986 aggiunto dall'art. 10 della LR n. 19 del 1988.
Art. 4
Partecipazione dei Comuni ai lavori della Conferenza per l'esame dei progetti di nuovi impianti
1. Ha diritto di partecipare a pieno titolo alla Comferenza di cui all'art. 15 ter della LT n. 6 del 1986, aggiunto dall'art. 10 della LR n. 29 del 1988, il rappresentante del Comune nel cui territorio, secondo il progetto in istruttoria, deve essere localizzato il nuovo impianto.
2. Su tutti o su determinati progetti di nuovi impianti o ampliamento degli esistenti in istruttoria presso la Conferenza, la Provincia o altro ente delegato può stabilire altre e diverse modalità di partecipazione, anche con voto consultivo, dei Comuni contermini nonchè di altri Comuni il cui territorio risulti secondo il progetto in tutto o in parte ricompreso nel bacino di utenza del nuovo impianto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 aprile 1990

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