LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove interventi per la qualificazione del sistema delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport ed al tempo libero ed iniziative volte a garantire agli utenti, specie alle fasce giovanili, le migliori condizioni di sicurezza e di fruibilità.