LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO
INDICE
Art. 1 -
Finalità
Titolo I - NORME SULLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO,ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove interventi per la qualificazione del sistema delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport ed al tempo libero ed iniziative volte a garantire agli utenti, specie alle fasce giovanili, le migliori condizioni di sicurezza e di fruibilità.
Titolo I
NORME SULLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO,ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO
Art. 2
Programmazione delle strutture
1. I piani infraregionali di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, concernente disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale, devono individuare le strutture esistenti aventi rilevanza sovracomunale destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, nonché fornire indicazioni anche di carattere localizzativo per i nuovi impianti.
2. I Comuni, nel piano regolatore o mediante variante, individuano gli spazi da destinare allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, con particolare riferimento a quelli a forte concorso di pubblico. Si considerano in ogni caso tali le strutture individuate ai sensi del comma 1.
3. Le zone relative, da classificare come zone omogenee D ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, concernente la tutela e l'uso del territorio, sono scelte tenuto conto delle caratteristiche ambientali, dei livelli di accessibilità e della dotazione dei servizi pubblici urbani.
4. Gli standards urbanistici devono essere stabiliti in misura pari al doppio di quelli indicati al quarto comma dell'art. 46 della L.R. n. 47 del 1978 come sostituito dall'art. 39 della L.R. 29 marzo 1980, n. 23, per gli insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, con possibilità di una diversa distribuzione interna.
5. Specifiche zonizzazioni possono individuare sottozone relative allo sport-spettacolo, parchi di divertimento, teatri, auditori, arene, discoteche, sale da ballo e similari, assegnando livelli diversi di dotazione di standards, ma comunque mai inferiori a quelli indicati al comma 4.
6. I piani regolatori comunali individuano altresì le aree per le manifestazioni all'aperto, dettandone gli standards d'uso in funzione della localizzazione.
7. Particolari limitazioni possono essere dettate per le infrastrutture ricadenti nelle zone omogenee A o in siti di particolare valore ambientale ovvero gravate da specifiche norme di tutela.
8. I Comuni possono, infine, individuare i perimetri delle zone del silenzio ove per le particolari caratteristiche dei luoghi e delle funzioni nei medesimi esercitate non sono ammesse attività rumorose.
9. Sono comunque incluse in detti perimetri le aree ospedaliere, le aree scolastiche e le zone cimiteriali.
Art. 3
Pianificazione attuativa
1. Le previsioni dei piani regolatori comunali relative alle strutture di cui all'art. 2 devono essere attuate a mezzo di piano particolareggiato formato ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 47 del 1978, modificata e integrata.
2. Il piano particolareggiato dovrà in particolare indicare le aree destinate a standards, le aree di protezione, i sistemi di accessibilità, le prestazioni in termini di sicurezza e di tutela dagli inquinamenti acustici.
3. In attesa dell'adeguamento dei piani regolatori comunali alle presenti norme, le strutture di cui all'art. 2 già previste dai piani regolatori vigenti possono essere attuate solo previo piano particolareggiato da sottoporre alla Regione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, concernente disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, che li approva nel rispetto delle norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell'art. 2 della presente legge.
Art. 4
Concessione, usabilità e prescrizioni igienico sanitarie
1. La concessione edilizia relativa alle strutture, di cui al presente Titolo, stabilisce specifiche prescrizioni, formanti parti integranti di essa, relative ai livelli di sicurezza, protezione ambientale, acustica ed ai livelli di accessibilità e mobilità. Qualora la complessità delle misure da attuare lo richieda, il Comune può richiedere la stipulazione di apposita convenzione.
2. Il rispetto delle prescrizioni previste al comma 1 è altresì condizione per il rilascio del certificato di usabilità.
3. In particolare, le strutture di cui all'art. 2 dovranno possedere requisiti tali da non procurare danno uditivo agli utenti ed inquinamento acustico esterno. Dovrà essere, altresì, contenuta l'intensità dell'emissione sonora alla fonte specie per le strutture di cui al comma 5 dell'art. 2.
4. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà in apposita direttiva i criteri applicativi della presente legge e in particolare quelli relativi alla difesa dall'inquinamento acustico a cui i Comuni dovranno attenersi nell'adeguare i rispettivi regolamenti comunali d'igiene, con facoltà, per le autorità sanitarie locali, di adattare tali criteri a determinate situazioni oggettive.
Art. 5
Disposizioni per le strutture esistenti
1. Le strutture di cui all'art. 2 già esistenti debbono essere adeguate alle disposizioni della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, mediante l'attuazione di misure tecniche che consentano di operare una bonifica dal rumore sia all'interno che all'esterno delle strutture stesse. In esse inoltre deve essere contenuta l'intensità del rumore alla fonte. Il mancato adeguamento alle presenti disposizioni comporterà la sospensione della licenza d'esercizio.
2. Le concessioni ed autorizzazioni, di qualunque tipo, richieste per il mutamento della destinazione delle strutture da un uso ad un altro sono rilasciate previa verifica della conformità alla disposizione del comma 1.
Titolo II
INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE
Art. 6
(integrato comma 3 da art. 1 L.R. 10 aprile 1995 n. 26;
integrato comma 4 da art. 2 L.R. 9 aprile 1990 n. 26)
Consulta e Comitato tecnico - Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza
1. Sono istituiti la Consulta e il Comitato tecnico - Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza, rispettivamente quale strumento di raccordo delle politiche della Regione e degli enti locali e quale organo tecnico consultivo della Regione e degli enti locali in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione.
2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, ed è inoltre composta dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e del Comune di Rimini o da un Assessore da essi delegato, nonché dal Presidente del Circondario di Rimini o dal componente dell'Ufficio di presidenza da esso delegato. La Consulta ha compiti di proposta, di informazione e di consulenza.
3. Il Comitato tecnico - Osservatorio è composto da funzionari degli assessorati regionali, da rappresentanti di amministrazioni comunali e provinciali, da esperti e tecnici del settore, da rappresentanti di enti e associazioni interessati alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza. Esso è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti o da un esperto della materia appositamente incaricato. Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato tecnico spettano ai componenti i compensi previsti dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8. I compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato tecnico - Osservatorio sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della normativa vigente in materia.
Art. 7
Norme relative alla gestione
1. I Comuni con proprio regolamento stabiliscono i tempi e le modalità di apertura delle strutture di cui alla presente legge, anche in modo differenziato in funzione della tipologia, dell'uso permanente o stagionale, della tipologia d'utenza.
2. I Comuni possono, in tale ambito, fissare l'anticipazione dell'orario di apertura delle discoteche, sale da ballo e similari alle ore 22.00, ove non disposto anteriormente.
Art. 8
Interventi per i servizi di trasporto
1. La Regione promuove l'attivazione da parte degli enti locali ovvero da parte dei gestori delle discoteche, sale da ballo e similari, in forma singola o associata, o mediante apposita convenzione con gli stessi enti locali, di servizi speciali di trasporto collettivo in orario notturno.
2. La Giunta regionale, previa deliberazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per tali servizi, provvede alla loro erogazione in misura non superiore al 10% del costo di esercizio.
Art. 9
Contributi per la riduzione dell'inquinamento acustico
1. Gli interventi nelle discoteche, sale da ballo e similari esistenti, su tutto il territorio regionale, e finalizzati:
a) all'abbattimento dei rischi di danno uditivo per gli utenti;
b) all'abbattimento dell'inquinamento acustico all'esterno, privilegiando l'uso di barriere arboree in funzione fono- assorbente;
c) alla suddivisione degli spazi interni anche per attività ricreativo-culturali e per spazi di conversazione; beneficiano di un contributo in conto capitale, ai sensi della L.R. 6 luglio 1984, n. 38, concernente, tra l'altro, norme di finanziamento per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica, non superiore al 15% dei costi documentati, a condizione che l'importo di spesa complessivo, per dette opere, superi i 50 milioni di lire.
Art. 10
Limiti orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche
1. Nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 32, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 2 alle 7.
2. La disposizione di cui al comma 1 diventa obbligatoria il 180° giorno dalla entrata in vigore della presente legge, qualora entro tale data non siano divenuti obbligatori i decreti ministeriali di cui agli artt. 17 e 25 della legge 18 marzo 1988, n. 111 , concernente, tra l'altro, norme sulla sicurezza stradale.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
Verifica dello stato di attuazione delle norme
1. Entro 730 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure previste dalla legge stessa, formulando sulla base di essa le proposte più opportune.
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per i contributi previsti al precedente art. 9, nell'ambito dei finanziamenti previsti al cap. 25640 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e pluriennale 1990-1992;
b) per gli incentivi previsti al precedente art. 8, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato del finanziamento necessario, per l'esercizio 1990, in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per lo stesso esercizio; per gli esercizi successivi al 1990 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare i finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.