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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Art. 3
Pianificazione attuativa
1. Le previsioni dei piani regolatori comunali relative alle strutture di cui all'art. 2 devono essere attuate a mezzo di piano particolareggiato formato ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 47 del 1978, modificata e integrata.
2. Il piano particolareggiato dovrà in particolare indicare le aree destinate a standards, le aree di protezione, i sistemi di accessibilità, le prestazioni in termini di sicurezza e di tutela dagli inquinamenti acustici.
3. In attesa dell'adeguamento dei piani regolatori comunali alle presenti norme, le strutture di cui all'art. 2 già previste dai piani regolatori vigenti possono essere attuate solo previo piano particolareggiato da sottoporre alla Regione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, concernente disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, che li approva nel rispetto delle norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell'art. 2 della presente legge.

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