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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Titolo II
INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE
Art. 6

(già integrato comma 3 da art. 1 L.R. 10 aprile 1995 n. 26, poi integrato comma 4 da art. 2 L.R. 9 aprile 1990 n. 26, infine abrogato intero articolo da art. 80 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Consulta e Comitato tecnico - Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza
abrogato.
Art. 7
Norme relative alla gestione
1. I Comuni con proprio regolamento stabiliscono i tempi e le modalità di apertura delle strutture di cui alla presente legge, anche in modo differenziato in funzione della tipologia, dell'uso permanente o stagionale, della tipologia d'utenza.
2. I Comuni possono, in tale ambito, fissare l'anticipazione dell'orario di apertura delle discoteche, sale da ballo e similari alle ore 22.00, ove non disposto anteriormente.
Art. 8
Interventi per i servizi di trasporto
1. La Regione promuove l'attivazione da parte degli enti locali ovvero da parte dei gestori delle discoteche, sale da ballo e similari, in forma singola o associata, o mediante apposita convenzione con gli stessi enti locali, di servizi speciali di trasporto collettivo in orario notturno.
2. La Giunta regionale, previa deliberazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per tali servizi, provvede alla loro erogazione in misura non superiore al 10% del costo di esercizio.
Art. 9
Contributi per la riduzione dell'inquinamento acustico
1. Gli interventi nelle discoteche, sale da ballo e similari esistenti, su tutto il territorio regionale, e finalizzati:
a) all'abbattimento dei rischi di danno uditivo per gli utenti;
b) all'abbattimento dell'inquinamento acustico all'esterno, privilegiando l'uso di barriere arboree in funzione fono- assorbente;
c) alla suddivisione degli spazi interni anche per attività ricreativo-culturali e per spazi di conversazione; beneficiano di un contributo in conto capitale, ai sensi della L.R. 6 luglio 1984, n. 38, concernente, tra l'altro, norme di finanziamento per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica, non superiore al 15% dei costi documentati, a condizione che l'importo di spesa complessivo, per dette opere, superi i 50 milioni di lire.
Art. 10
Limiti orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche
1. Nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 32, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 2 alle 7.
2. La disposizione di cui al comma 1 diventa obbligatoria il 180° giorno dalla entrata in vigore della presente legge, qualora entro tale data non siano divenuti obbligatori i decreti ministeriali di cui agli artt. 17 e 25 della legge 18 marzo 1988, n. 111 Sito esterno, concernente, tra l'altro, norme sulla sicurezza stradale.

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