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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
Verifica dello stato di attuazione delle norme
1. Entro 730 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure previste dalla legge stessa, formulando sulla base di essa le proposte più opportune.
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per i contributi previsti al precedente art. 9, nell'ambito dei finanziamenti previsti al cap. 25640 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e pluriennale 1990-1992;
b) per gli incentivi previsti al precedente art. 8, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato del finanziamento necessario, per l'esercizio 1990, in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per lo stesso esercizio; per gli esercizi successivi al 1990 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare i finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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