LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 36
CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Legge di cesstata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990
Art. 6
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla lette. c) del comma 1 dell'art. 2), secondo il programma approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le spese vengono effettuate dal Rettore dell'Università quale funzionario delegato ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna" e del Regolamento n. 50 del 9 dicembre 1978 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".