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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 36

CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Legge di cesstata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze con riferimento alla L.R. 8 settembre 1981, n. 36, alla L.R. 27 dicembre 1983, n. 42 ed alla L.R. 10 aprile 1986, n. 9, concorre alla celebrazione del VI Centenario dell'Università di Ferrara mediante un programma di interventi.
Art. 2
1. Il programma è finalizzato a favorire:
a) lo sviluppo di strutture utilizzabili per il diritto allo studio universitario, con particolare riferimento alla mobilità studentesca;
b) il restauro, il recupero ed il riordino di beni librari, museografici od artistici di proprietà dell'Università di Ferrara o ad essa relativi;
c) la realizzazione di congressi, convegni e seminari di studio organizzati dall'Università di Ferrara in collaborazione con Associazioni scientifiche internazionali o con Università e Istituti di cultura superiore stranieri;
d) la pubblicazione da parte dell'Università di Ferrara di lavori scientifici di docenti e ricercatori, anche in collaborazione con studiosi di altre Università, presentati nell'anno accademico 1990/91, scelti da apposite Commissioni di esperti, nominate da ogni singola facoltà;
e) l'assegnazione di borse di studio a favore di laureati presso l'Università di Ferrara nell'anno accademico 1990/91.
2. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 3
1. Per la definizione del programma di cui all'art. 2 è costituito il "Comitato regionale per il VI Centenario dell'Università di Ferrara".
2. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna che lo presiede, dal Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara, dal Sindaco di Ferrara, dal Presidente dell'Azienda per il diritto allo studio universitario di Ferrara da un loro delegato, da due rappresentanti del Consiglio regionale, da due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio d'amministrazione dell'Università.
Art. 4
1. Mediante convenzione tra Regione ed Università di Ferrara vengono individuati, sulla base delle indicazioni del Comitato di cui all'art. 3, i beni librari, museografici ed artistici sui quali intervenire e le relative modalità di intervento e di pubblica fruizione.
Art. 5
1. Per la realizzazione di quanto previsto dalla lette. e) del comma 1 dell'art. 2 sono istituite quattro borse di studio per ogni facoltà dell'Università di Ferrara, dell'importo di Lire 5.000.000 ciascuna, anche a favore di studenti e laureati stranieri.
2. Condizione per concorrere all'assegnazione è aver conseguito il diploma di laurea, con un punteggio non inferiore a 105/110.
3. La composizione delle Commissioni giudicatrici e le modalità di selezione saranno fissate da ciascun Consiglio di facoltà.
Art. 6
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla lette. c) del comma 1 dell'art. 2), secondo il programma approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le spese vengono effettuate dal Rettore dell'Università quale funzionario delegato ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna" e del Regolamento n. 50 del 9 dicembre 1978 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzazione di finanziamenti previsti dal Bilancio per l'esercizio 1990 ai Capitoli 70020, 70755, 70760, 73135, della parte spesa o mediante l'utilizzazione delle eventuali integrazioni finanziarie che verranno disposte in sede di approvazione della legge di variazione al Bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 aprile 1990

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