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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 10
Aspettative sindacali
1. I dipendenti che ricoprono cariche statutarie in seno a confederazioni od organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono collocati in aspettativa per motivi sindacali. La relativa domanda deve essere presentata dalla competente confederazione od organizzaizoni sindacale nazionale, nei limiti della quota a ciascuna di essere assegnata, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 dell'accordo di comparto.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è adottato dalla Amministrazione di appartenenza e protrae i propri effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa proposta dalla rispettiva organizzazione o confederazione.
3. Al personale collocato in aspettativa sindacale sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, in relazione alla qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, ad esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.
4. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del perriodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
5. Il personale collocato in aspettativa può essere sostituito secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 della LR 12 dicembre 1985, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si tratti di personale appartenente a qualifica superiore alla VII, la sostituzione è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 49 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.

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