Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 11
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti sindacali fruiscono, pr espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nei commi 4 e 5, in media non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative e in ogni caso 18 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi essenziali di cui all'art. 3.
4. Nell'ambito di ciscun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi sindacali di cui al presente articolo è determinato in ragione di 3 ore per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. Il monte ore è ripartito entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di contrattazione aziendale secondo le seguenti modalità: una quota pari al 10 per cento del monte orario in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti negli enti e una quota pari al 90 per cento in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciacuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono definite in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale e infine del numero dei dipendenti, in modo da consentire una congrua utilizzazioen dei permessi presso tutte le sedi interessate.
6. Ai dirigenti sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti non computabili nel contingente complessivo di cui al comma 4. Tali permessi sono concedibili esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali relative ad accordi previsti dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, a convegni nazionali ed a riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e territoriali e a congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Essi sono concedebili anche ai dipendenti eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali.
7. Le diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo dei medesimi, sono comunicate agli enti interessati per gli adempimenti conseguenti.

Espandi Indice