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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 12
Informazione
1. Gli Enti promuovono i modi e le forme più opportune affinchè l'informazione alle organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, riguardante le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali, si attui in modo costante e tempestivo.
2. Ai sensi dell'art. 18 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali in ordine agli atti e ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche e la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalle quali derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta lle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi de alle organizzazioni di categoria stipulanti gli accordi di cui alla Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno.
4. Le prganizzaizoni sindacali di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, possono richiedere dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn over conseguentemente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi a base informatica, o di modifica di sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo gli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed allaqualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. Nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, gli Enti garantiscono, sentite le organizzaizoni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del dipendente.
7. Al dipendente viene garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dall'art. 19 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, sono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

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