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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 14
Locali per le rappresentanze sindacali
1. In ciascuna sede con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio delle loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, in quanto disponibili all'interno della struttura.
2. Nelle sedi con un numero inferiore ai duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, in quanto disponibile nell'ambito della struttura.

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