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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 16
Referendum
1. Gli Enti devono consentire nei propri locali lo svolgimento di referendum riguardanti materie inerenti l'attività sindacale indetti, tra i dipendenti, dalle organizzazioni sindacali. A tali referendum ha diritto di partecipare il personale interessato, al di fuori dell'orario di servizio.

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