Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 17
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2. La validità della delega decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole Amministraizoni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalla medesime.
4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati.

Espandi Indice