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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 18
Trattenute per scioperi brevi
1. In relazione agli organi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le conseguenti trattenute sulle retribuzioni sono riferite all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque determinate in misura non inferiore ad un' ora.
2. La trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria prevista per il lavoro straordinario, escluse le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati ai fin idella determinazione della tariffa predetta, con esclusione della quota di aggiunta di famiglia.

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