Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 20
Mobilità
1. Al personale trasferito ad un altro Ente anche di diverso comparto ed inquadrato nel ruolo del medesimo a seguito dell'espletamento della mobilità volontaria prevista dal DPCM 5 agosto 1988, n. 325 e dalla Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Sito esterno, viene corrisposta a cura dell'Ente di destinazione, a cui sarà rimborsato dallo Stato, un compenso incentivante una tantum, nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiore L.3.500.000 qualifica funzionale VII L.3.000.000 qualifica funzionale VI L.2.500.000 qualifica funzionale V ed inferiori L.2.000.000
2. Identico compenso è corrisposto altresì al personale trasferito dalle Regioni agli Enti locali a seguito delle deleghe di funzioni di cui all'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, con onere a carico della Regione.

Espandi Indice