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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 21
Copertura assicurativa
1. Gli Enti sono tenuti a stipulare polizze assicurative in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio da svolgersi fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stati autorizzato il trasporto.
3. Le polizze assicurative relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente sono integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai commi precedenti non possono eccedere quelli previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria per i corrispondenti danni.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e da quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

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