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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 22
Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, in ragione del 3 per cento del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post - universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi efficacia giuridica e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento.
3. Qualora le richieste di permessi previsti al comma 1 superino il 3 per cento delle unità in servizio, essi sono concessi nel seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequntano l'ultimo anno del corso di studio;
b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno del corso di studio;
c) ai dipendenti che frequentano altri anni, escluso il primo.
4. Per gli studenti universitari e post - universitari la concessione del permesso è subordinata all'evvenuto superamento degli esami degli anni precedenti.
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post - universitari. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
6. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione aziendale.
7. I prmessi per il conseguimento dei titoli di studio o degli attestati professionali di cui al comma 2 possono essere concessi anche in aggiunta a quelli necessari per le attività formative programmate dall'Amministrazione.
8. Per la concessione die permessi, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
9. Il personale che fruisce di permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolano la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
10. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutarsi secondo le norme degli ordinamenti degli Enti di appartenenza.

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