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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 23
Igiene e sicurezza del lavoro
1. Gli Enti, utilizzando le apposite strutture delle Unità sanitarie locali, provvedono alle visite preventive ed ai controlli periodici connessi ad attività esposte a rischio.
2. In presenza di rischi derivanti dall'utilizzo in via continuativa per l'intera giornata lavorativa di apparecchiature videoterminali, le visite mediche preventive devono essere effettuate a cadenza quadrimestrale. In attesa che gli Enti provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale suddetto è adibito a mansioni di diversa natura, nell'ambito della qulifica d' appartenenza, per periodi di 10 minuti non cumulabili in relazione ad ogni ora lavorativa.
3. I Competenti organi degli Enti, sulla base delle indicazioni fornite dalle Unità sanitarie locali, attuano le misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono comportare rischi per la salute riproduttiva. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza si applicano le disposizioni previste al comma 2, con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di mansioni qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.
4. Gli Enti provvedono inoltre, tramite le Unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni, ad effettuare i colaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture in dotazione.
5. Con atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa contrattazione aziendale, è istituito il libretto personale sanitario per garantire ai dipendenti che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco dagli allegati al DPR 10 aprile 1984, n. 210 Sito esterno. Il suddetto libretto deve essere altresì istituito nei settori ove si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti.
6. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
7. Le organizzazioni e confederazioni sindacali determinate dall'art. 2 del DM 30 marzo 1989, unitamente agli Enti, verificano l'applicazione delle norme del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

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