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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 25
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico - fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione de il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la soggezione ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico - fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione previste dal progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate. Per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per tutta la restante durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. Il dipendente il cui coniuge e i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1, qualora il dipendente medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

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