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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 26
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, previsti dall'art. 7 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti assicurano mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al loro funzionamento.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative dal DM 30 marzo 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
3. In sede di negoziazione aziendale, anche avendo riguardo alle proposte formulate dai Comitati sono concordate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale, che prendano altresì in considerazione la posizione delle dipendenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento:
a) all'accesso e alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) alla flessibilità dell'orario di lavoro in rapporto a quelli dei Servizi sociali;
c) al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti profesisonali. Tali requisiti devono altresì essere valutati ai fini dell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate nell'ambito di progetti, rivolti alla generalità dei dipendenti, per su perare l'assegnazione in via permanente a mansioni estremamente parcelizzate e prive di ogni possibilità di sviluppo professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale prevista dal comma 2 dell'art. 7, della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
5. Rientra nelle competenze dei Comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE pe l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

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