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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 28
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1. La contrattazione decentrata resta disciplinata dagli artt. 19, 20 e 21 della LR 28 ottobre 1987, n. 30. Tale disciplina è integrata dai seguenti commi.
2. Gli Enti provvedono a costituire le delegaizoni di parte pubblica, trattanti ai vari livelli di contrattazione decentrata, entro quindici giorni dalla data di esecutività della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro quindici giorni.
3. La negoziazione decentrata deve riguardare tutti gli istituti contrattuali oggetto della medesima e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione, con provvedimento adottato dall'organo competente, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, o dalla data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzineti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, per essere approvati dai singoli Enti entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati sono definite in una unica sessione negoziale; i singoli accordi possono prevedere periodo di efficacia diversi, individuati dalle parti.
7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

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