Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 29
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione della medesima, può essere formulata per iscritto un richiesta di confronto da parte di una delle organizzazion isindacali di categoria legittimata a partecipare ai vari livelli della contrattazione decentrata.
2. L'Ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti degli elementi di diritto sui quali è fondata. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegaizoni trattanti l'accordo nazionale di comparto, per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegaizoni.
4. Le delegazioni di cui al comma 3 devono riunirsi altresì, su formale richiesta di una delle parti che le compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.
5. Le fasi successive delle procedure, relative alle delegazioni nazionali, sono disciplinate dall'accordo di comparto.

Espandi Indice