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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 44
Norma transitoria
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme previste al Titolo IV.
2. Nel medesimo termine gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni il numero delle aspettative sindacali concesse, in relazione a ciascuna organizzazione e confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

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